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Autotrasporto merci contro terzi: novita’ dalla L. N. 190/2014 (Legge Stabilita’ 2015)

Introdotta la disciplina della "sub-vettura"

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita’ 2015), all`art. 1, commi dal 247 al 250, apportando modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 286/2005 e all`articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008,riforma la disciplina dell`autotrasporto per conto terzi.

Questi, in sintesi, le principali novita’ introdotte:

  1. Viene modificata la figura del “vettore” e del “committente”.
    «Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce».
    «Si considera committente anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto».
  2. Viene introdotta la disciplina della “sub-vettura”.
    «e-bis) Sub-vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attivita’ di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore».
  3. Il committente (e il vettore in caso di incaricato affidato al sub-vettore) deve verificare la regolarita’ dell`adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, da parte del soggetto incaricato, preliminarmente alla stipulazione del contratto, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell`attestazione rilasciata dagli enti previdenziali.
  4. Con l’abrogazione dell’art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 viene abrogata espressamente la scheda di trasporto. Sono, di conseguenza, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel D.Lgs. n. 286/2005.
  5. E’ abrogata la disciplina sui costi minimi di esercizio, ribadendosi quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/2005.

Fonte: ATENEO WEB

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