Si rende noto agli interessati che, in seguito all’approvazione della Legge 23 Dicembre 2014, n.190, in vigore dal 1 Gennaio 2015, le nuove imprese che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà’ di dimostrare il requisito dell’idoneità’ finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità’ professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità’ finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità’ prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità’ professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità’ finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell’idoneità’ finanziaria esclusivamente con le modalità’ di cui al secondo periodo.
Fonte: ADNKRONOS