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ADR 2025: in G.U. il decreto di recepimento della direttiva europea

ADR 2025: in G.U. il decreto di recepimento della direttiva europea

Le revisioni alla normativa ADR diventano pienamente operative dal 1 luglio 2025.

Con decreto del 13 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito la direttiva 2025/149/UE  della  Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, tra cui ovviamente anche il trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

Come noto, la normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) viene aggiornata con cadenza biennale introducendo modifiche che entrano in vigore negli anni dispari.

Per l’anno 2025, le revisioni alla normativa ADR sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025 ma, di fatto, diventano pienamente operative dal 1° luglio 2025, dal momento che con la pubblicazione del decreto sopramenzionato viene completato il processo di recepimento della normativa

Per quanto concerne le novità ADR 2025 che possono essere di maggiore interesse riportiamo i seguenti aspetti:

Classificazione

Sono state introdotte le batterie al sodio ionico e più in generale sono stati aggiunti nuovi numeri ONU alla Tabella A del capitolo 3.2, con conseguenti modifiche alle modalità di trasporto.

> Consulente per la sicurezza trasporti ADR

È stata introdotta la specificazione che, anche lo speditore, può usufruire della deroga dall’obbligo di nomina del consulente sicurezza trasporti ADR nel caso di trasporti occasionali

Trasporto di Rifiuti

Possono essere imballati in un unico imballaggio i rifiuti costituiti da più contenitori di dimensioni diverse indicando una apposita dicitura sul documento di trasporto

Etichettatura

E’ stata introdotta una nota che specifica che i cassoni amovibili vanno etichettati su tutti e quattro i lati, inoltre, la pannellatura semplificata per il trasporto di alcuni prodotti petroliferi deve essere utilizzata anche per la miscela di etanolo e benzina

Documentazione di trasporto

I documenti (ad esempio istruzioni scritte, patentino ADR, documenti di trasporto, eventuali omologazioni del veicolo e i documenti di identità) devono essere custoditi nella cabina del veicolo e devono riportare la targa dell’automezzo con il quale si sta trasportando la merce. Il fascicolo cisterna, inoltre, può essere conservato in formato elettronico.

Si ricorda che, anche nei casi in cui è prevista l’esenzione parziale dalle disposizioni dell’ADR, e quindi il conducente non è tenuto a possedere il certificato di formazione professionale (conosciuto come “Patentino ADR”), rimane obbligatoria la formazione di tutto il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose da parte dell’azienda.

Per maggiori informazioni e/o delucidazioni si rimanda ad una più attenta lettura della normativa ADR.

Fonte: ASSOTIR

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