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Assenze dai corsi CQC e ADR causa COVID, il MIT modifica la norma

Assenze dai corsi CQC e ADR causa COVID, il MIT modifica la norma

Evitare agli allievi eventuali penalizzazioni derivanti da comportamenti agli stessi non imputabili.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la Circolare 28630 della Div. 5 della D.G.MOT del 14/10/2020 è tornata sulla questione della disciplina delle assenze alle lezioni obbligatorie dei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, e di formazione periodica per la CQC.

Per il ministero mantenere nella attuale critica situazione epidemiologica tali rigorose previsioni, potrebbe:

> per un verso, ingiustamente penalizzare quegli allievi che, costretti all’isolamento o alla quarantena obbligatoria, potrebbero dover ripetere un corso per un elevato numero di assenze;

> per altro, disincentivare comportamenti di prevenzione e prudenza, quali quelli prescritti dalla quarantena fiduciaria, inducendo allievi a sottacere tale condizione per non incorrere nelle penalizzazioni previste dal su descritto regime delle assenze.

La Circolare, dopo aver ribadito che comunque debba essere salvaguardato il rispetto delle” linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell’esercizio delle attività didattiche delle autoscuole” nei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE e nei corsi ADR, prospetta una serie di indicazioni al fine di evitare agli allievi eventuali penalizzazioni derivanti da comportamenti agli stessi non imputabili:

> Nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, per la CQC, qualora un allievo sia assente per “Causa COVID-19”, in favore dello stesso potranno essere utilmente considerate le ore di lezione frequentate, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro e non oltre il termine di sei mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni. Sarà cura del soggetto erogatore del Corso organizzare lezioni suppletive per garantire all’allievo la frequenza delle lezioni relative agli argomenti mancanti per il completamento del percorso formativo.

> Altrettanto varrà per i Corsi di formazione periodica per il rinnovo della CQC, in cui all’allievo assente a” causa COVID-19” potranno essere utilmente considerate le lezioni frequentate per moduli già interamente conclusi, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, sempre a condizione che riprenda la frequenza entro i sei mesi e l’Ente crei le condizioni per il recupero delle lezioni perse.

Ai fini di quanto sopra, è fatto obbligo di comprovare una assenza come “Causa COVID-19” attraverso il modulo allegato alla circolare, che l’allievo assente deve inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza.

Per l’invio all’Ente, è utile qualsiasi modalità che consenta di comprovare l’avvenuta recezione: è onere dell’allievo assicurarsi che il modulo sia stato ricevuto nel predetto termine, non essendo consentite contestazioni sul punto.

L’assenza così giustificata si ritiene protratta, con la medesima motivazione, fino al primo giorno di rientro dell’allievo alla frequenza dell’originario corso o di quello che ne è sostituzione e prosieguo, secondo le istruzioni su esposte.

 
 
Fonte: ASSOTIR
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