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Obbligazioni solidali nel contratto di trasporto: quando si applica la normativa sugli appalti

Analisi delle condizioni in cui il contratto di trasporto si trasforma in appalto di servizi e si attiva la responsabilità solidale del committente.

La responsabilità solidale nel contratto di trasporto ha subito un’importante evoluzione normativa con la Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190), in vigore dal 1° gennaio 2015. In particolare, gli articoli 1, commi 247-250, hanno modificato il D.Lgs. n. 286/2005 e il D.L. n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 133/2008), introducendo una disciplina specifica per la responsabilità congiunta tra committente e vettore. Questa responsabilità riguarda i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi dei lavoratori impiegati nei contratti di autotrasporto per conto terzi.
Tuttavia, l’interpretazione applicativa da parte degli organi ispettivi e della giurisprudenza tende a estendere tale ambito, ricondurre alcuni contratti di trasporto continuativi all’appalto di servizi, con effetti rilevanti in termini di responsabilità per il committente.

Gli elementi che fanno scattare l’applicazione della normativa sugli appalti

Secondo un orientamento ormai consolidato, ci sono elementi che portano a riqualificare il contratto di trasporto come un appalto di servizi di trasporto. Tra questi si segnalano:

  1. Esecuzione nel tempo di una pluralità di prestazioni da parte del vettore con organizzazione autonoma di mezzi e personale;

  2. Coinvolgimento del conducente non solo nella guida, ma anche in attività di carico e scarico merci;

  3. Affidamento al trasportatore di attività aggiuntive (facchinaggio, tracciabilità con palmari, movimentazione denaro);

  4. Corrispettivo unitario, non legato alla singola tratta o tipologia di merce;

  5. Presenza nei contratti di clausole come la manleva, tipiche degli appalti.

La Corte di Cassazione ha ribadito che si è in presenza di un appalto di servizi di trasporto quando esiste una pianificazione unitaria, una remunerazione fissa e una gestione organizzata finalizzata al raggiungimento di un risultato complessivo, secondo le esigenze del committente (Cass. civ., sez. II, Ord. n. 12506/2018; Cass. III, n. 14670/2015).
In questi casi, scatta la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, con effetti più estesi rispetto alla disciplina del contratto di trasporto puro.

Durata dell’esposizione al rischio per il committente e limiti dell’esimente

L’effetto pratico di questa interpretazione giurisprudenziale è un notevole aumento del rischio giuridico per il committente. Infatti, nel caso di contratto di trasporto puro, l’art. 4-ter del D.L. 112/2008 limita la responsabilità solidale del committente a un anno dalla cessazione del contratto. Al contrario, nei casi di appalto di servizi, la responsabilità si estende a due anni per quanto riguarda le rivendicazioni retributive e a cinque anni per omissioni contributive e interventi degli enti ispettivi.

Inoltre, l’esimente prevista dall’art. 4-quater dello stesso decreto — che tutela il committente se ottiene dal Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori la regolarità del vettore — non si applica nei casi in cui il contratto sia riqualificato come appalto di servizi. In tali ipotesi, quindi, il committente resta pienamente esposto alla responsabilità solidale, come nel caso di un appalto tradizionale, ad esempio nei servizi di facchinaggio o handling.

L’importanza della forma contrattuale e della prevenzione del rischio

Un ulteriore elemento critico riguarda la mancanza di contratti formalizzati tra committente e vettore. In molte situazioni operative, infatti, i rapporti sono gestiti in modo informale o con documentazione generica, creando zone grigie interpretative. Questa assenza di chiarezza favorisce il rischio di riqualificazione giuridica del contratto e l’attivazione della responsabilità solidale.

Per evitare situazioni di esposizione, è fondamentale adottare contratti completi, dettagliati e coerenti con la reale natura del rapporto, specificando l’oggetto, le modalità operative, la durata, il corrispettivo e ogni eventuale clausola di responsabilità. Solo un approccio strutturato e una gestione documentale accurata possono ridurre il rischio di contenzioso e proteggere il committente da richieste economiche significative. In sintesi, la responsabilità solidale nel contratto di trasporto può essere evitata solo con una qualificazione contrattuale corretta e ben supportata.

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