L'ecosistema logistico e i suoi protagonisti
Nel complesso mondo della logistica, l’efficienza nel trasferimento delle merci è un elemento chiave. Con l’attività di logistica, spedizione e trasporto, definiamo il sistema di trasferimento della merce da una località ad un’altra, realizzato tramite:
Ritiro della merce al domicilio del mittente
Esecuzione delle movimentazioni occorrenti ad organizzare ed indirizzare correttamente il carico
Consegna della merce al destinatario
Questo processo coinvolge diversi soggetti, che costituiscono la catena del trasporto:
Il mittente (shipper)
Lo spedizioniere
Il vettore
Lo spedizioniere vettore
Lo spedizioniere operatore del trasporto multimodale
L’operatore logistico o depositario
Il terminal operator
L’operatore di handling
Il destinatario (consignee)
Ognuno di questi soggetti svolge la propria funzione nel rispetto di precise regole e responsabilità oggettive. Analizziamo nel dettaglio i ruoli e le responsabilità di ciascuno.
Ruoli e responsabilità nel dettaglio
Il mittente (shipper): l'inizio del viaggio
Non esiste una definizione ufficiale di mittente, ma possiamo definirlo come colui che:
Coincide con il proprietario della merce, con il venditore o con il caricatore
Stipula o meno il contratto di trasporto, rappresentato dalla polizza di carico
Il suo obbligo principale è fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per individuare la merce e le istruzioni idonee ad eseguire il trasporto (Art. 1683 del codice civile).
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare, e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto. Se per l’esecuzione del trasporto occorrono documenti particolari, il mittente deve fornirli al vettore all’atto della consegna. È a carico del mittente l’adeguato imballo della merce per proteggerla dal normale stress del trasporto.
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con le indicazioni necessarie e le condizioni convenute per il trasporto (Articolo 1684 del codice civile).
Lo spedizioniere (freight forwarder): il coordinatore del trasporto
Questa attività è regolata dal contratto di spedizione (Art. 1737 del codice civile): “Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.”
Lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante (Art. 1739 del codice civile) e non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.
Lo spedizioniere è responsabile per:
La non accurata scelta del vettore
L’esecuzione delle prestazioni accessorie previste dall’incarico
Gli impegni previsti dalla eventuale procura
Tuttavia, non risponde dell’avaria e della perdita della merce che si verifichino durante l’esecuzione del contratto di trasporto da lui stipulato, a meno che non assuma l’incarico di eseguire il trasporto con mezzi propri o altrui, diventando spedizioniere vettore (Cass.Civ.3354/09).
Il vettore (carrier): il trasporto in prima persona
Il vettore è il soggetto che si assume l’onere dell’esecuzione del trasporto (Art. 1678 del codice civile): “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.”
È quindi il soggetto che, nel contratto di trasporto, si obbliga a trasferire con mezzi propri o altrui, cose o persone da un luogo all’altro, dietro corrispettivo.
Lo spedizioniere-vettore: un ruolo ibrido
Lo spedizioniere che assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. In caso di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696 del codice civile.
Lo spedizioniere doganale
È il professionista iscritto nel relativo albo, che svolge la sua attività nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti.
L'operatore logistico o depositario: custode delle merci
A differenza dello spedizioniere e del vettore, non esiste nel nostro codice civile e nelle convenzioni internazionali una definizione di operatore logistico. Pertanto, in caso di controversie per perdita o danneggiamento delle merci prese in consegna, occorre far riferimento ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale ed al contratto di prestazioni stipulato.
Unico riferimento viene fornito dall’Art. 1677-bis del codice civile (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose): “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”
Questo articolo serve a regolamentare la responsabilità per le soste in corso di viaggio.
Concettualmente, l’attività consiste nel custodire e/o gestire merci di terzi, ma è possibile distinguere tra:
Semplice depositario (es: magazzini generali)
Operatore logistico
Handler operator
Terminal operator
Ai fini della copertura del rischio assicurabile, tutti questi operatori hanno in comune il rischio di deposito, soggetto alle disposizioni dell’Art. 1766 del codice civile: “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.”
Il destinatario o consignee
Il destinatario ha l’obbligo di accertare lo stato della merce ricevuta, in contraddittorio con il vettore, e di comunicare per iscritto le sue riserve:
Al momento della riconsegna, per perdite o avarie apparenti
Entro i termini stabiliti dalla legge e leggi speciali (escludendo domeniche e festivi), per perdite o avarie non apparenti
Mezzi e modalità di trasporto: come viaggiano le merci
Mezzi di trasporto
- Terrestri (autocarri)
- Marittimi (navi)
- Aerei (aeroplani, droni per consegne limitate)
Modalità di trasporto
- Trasporto monomodale: esecuzione del trasporto con un singolo mezzo.
- Trasporto multimodale: utilizzo di almeno due modi di trasporto diversi.
- Trasporto intermodale: utilizzo di unità di carico standardizzate trasferite tra diverse modalità di trasporto.
Cosa fare in caso di sinistro: una guida passo passo
Nessuno vuole pensare al peggio, ma in caso di danni o perdite durante il trasporto, è fondamentale agire rapidamente per tutelare i propri diritti. Ecco cosa fare:
Accertamento e riserve:
Verificare lo stato della merce al momento della consegna, possibilmente in contraddittorio con il vettore.
In caso di danni o perdite evidenti, comunicare immediatamente riserve scritte al vettore.
Per danni non apparenti, la comunicazione scritta deve avvenire entro i termini di legge.
Documentazione:
Conservare tutti i documenti relativi alla spedizione (lettera di vettura, fatture, polizza di carico, ecc.).
Scattare foto dei danni alla merce e all’imballaggio.
Notifica assicurazione (se presente):
Se la spedizione è assicurata, informare subito la compagnia assicurativa seguendo le procedure indicate nella polizza.
Richiesta di risarcimento:
Inviare una formale richiesta di risarcimento al vettore (o allo spedizioniere-vettore), specificando i danni e allegando la documentazione.
Mediazione e azioni legali:
In caso di mancato accordo, valutare la mediazione e, se necessario, intraprendere azioni legali.
N.B.: I termini e le procedure specifiche possono variare in base alle normative applicabili (es. Convenzione CMR per il trasporto internazionale su strada).