Nel settore del trasporto su gomma, accade spesso che il vettore incaricato del servizio si avvalga di un altro trasportatore, dando vita a un rapporto di sub-vezione. In questo contesto si inserisce l’azione diretta prevista dall’art. 7-ter del D.Lgs. 286/2005, introdotta dal D.L. 6 luglio 2010 n. 10. Tale norma stabilisce che il sub-vettore che ha svolto un trasporto su incarico di altro vettore può esercitare azione diretta per ottenere il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, committente incluso.
Questa azione può essere esercitata entro i limiti delle prestazioni effettivamente ricevute e della quota pattuita, e comporta una responsabilità solidale ex lege tra vettori e committente, salvo il diritto di rivalsa tra le controparti contrattuali. Il destinatario finale della spedizione, invece, resta estraneo all’azione, a meno che non abbia partecipato contrattualmente all’organizzazione del trasporto.
Finalità della norma: rafforzare la tutela del sub-vettore
La ratio dell’art. 7-ter D.Lgs. 286/2005 è chiara: rafforzare la tutela del sub-vettore come creditore. Grazie alla responsabilità solidale passiva, il sub-vettore ha la possibilità di agire per il pagamento nei confronti di uno qualsiasi degli obbligati in solido — inclusi i soggetti che hanno ordinato il trasporto — senza l’obbligo di coinvolgere l’intera filiera. L’azione può essere esercitata verso uno solo o più coobbligati, a scelta.
Si tratta di un tipico litisconsorzio facoltativo, previsto dal codice civile per le obbligazioni solidali, dove chi paga può poi esercitare regresso nei confronti degli altri soggetti coinvolti. La norma è quindi pensata per garantire la solvibilità nei confronti del sub-vettore, spesso l’ultimo anello della catena e il più esposto al rischio di insolvenza.
La prova del rapporto e i requisiti per agire
La giurisprudenza è unanime nel richiedere che, per esercitare l’azione diretta, il sub-vettore debba dimostrare l’esistenza di un rapporto contrattuale con il vettore da cui ha ricevuto incarico, nonché l’importo pattuito come corrispettivo per il trasporto. In mancanza di tale prova documentale o testimoniale, l’azione potrebbe non essere accolta.
Il committente, quindi, non può essere chiamato a rispondere in solido in assenza di prova di questi presupposti. Tuttavia, nei casi in cui la documentazione esiste ed è valida, egli può essere condannato a versare nuovamente quanto già pagato al primo vettore, se quest’ultimo ha omesso di pagare il sub-vettore.
I rischi concreti per il committente e le cautele consigliate
Nonostante la finalità protettiva della norma, l’azione diretta art. 7-ter D.Lgs. 286/2005 espone il committente a rischi concreti, specialmente in termini economici. In primo luogo, può verificarsi un doppio pagamento: il committente paga il primo vettore, che però non salda il sub-vettore, il quale agisce ex art. 7-ter per ottenere un secondo pagamento dallo stesso committente.
In secondo luogo, recuperare le somme già versate può rivelarsi difficile o impossibile, specialmente se il vettore inadempiente è insolvente o irreperibile.
Per questi motivi, è essenziale che il committente adotti cautele operative: tra queste, verificare la catena dei subappalti, prevedere contrattualmente il divieto di subvezione non autorizzata, e richiedere liberatorie o garanzie prima del saldo. Solo così si può ridurre il rischio di obbligazioni solidali involontarie.