07 Mag 2018
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta di un'impresa, ha fornito dei chiarimenti, con nota n.2740 del 23 aprile 2018, in merito all’applicazione della deroga dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati prevista dall’art. 3.2 b del calendario dei divieti di circolazione, relativa ai “veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi dell’impresa intestataria degli stessi, principale o secondaria, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali”.
Il MIT, con il chiarimento, ha stabilito che la deroga in questione è applicabile anche ai mezzi che circolano carichi purché rispettino due requisiti:
- che il mezzo non si trovi ad una distanza superiore ai 50 Km dalla sede dell’impresa, a decorrere dall’inizio del divieto;
- che l’autista dimostri, agli organi accertatori, che si trovi nel mezzo di un viaggio di rientro alla sede dell’impresa.
Per il Ministero non è ritenuta essenziale la condizione che il veicolo debba viaggiare a vuoto perché, lo stesso, potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un’eventuale rottura di carico oppure potrebbe essere predisposto per un nuovo trasporto il giorno successivo.
Fonte: ASSOTIR