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I profili pubblicistici relativi alla disciplina dell’autotrasporto di cose, sono disciplinati, innanzitutto, dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298, limitatamente alle parti della stessa che risultano tuttora vigenti a seguito degli interventi normativi di riforma succedutisi nel tempo.
Attraverso la L. 298/1974 si è provveduto all’istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui requisiti di iscrizione sono oggi individuati dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 395/2000, quanto, rispettivamente, alla onorabilità, alla capacità finanziaria ed alla idoneità professionale.
Tra le norme di maggior rilievo contenute nella L. 298/1974 si segnala l’art. 26 che sanziona l’esercizio abusivo dell’autotrasporto di cose per conto di terzi “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni” e la “sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”.
Lo stesso art. 26 sanziona l’affidamento di servizi di autotrasporto a soggetti che esercitano abusivamente tale attività, con la “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni”.
Infine, si segnala l’art. 46-bis in che sanziona i servizi di autotrasporto di cabotaggio in violazione della disciplina vigente in materia, prevedendo l’applicabilità della “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi”.