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Ai sensi dell’art. 1693 c.c. “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. (…)”
L’articolo in esame pone una presunzione di responsabilità in capo al vettore. L’evoluzione giurisprudenziale in materia ha condotto ad interpretazioni rigorose, giungendo, ad esempio, ad escludere la sussistenza del caso fortuito in ipotesi di rapina, la quale “non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando (…) le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile” (Cass. civ. Sez. III, 21-04-2010, n. 9439).
Con riferimento ai criteri di limitazione della responsabilità vettoriale, l’art. 1696 stabilisce che la stessa:
- per quanto riguarda i trasporti eseguiti in ambito nazionale, “non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata”; e
- per quanto riguarda i trasporti eseguiti in ambito internazionale, non può superare la misura di 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, stabilita dall'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci (CMR), ratificata con legge 6 dicembre 1960, numero 1621.
Tali limitazioni di responsabilità non trovano, tuttavia, applicazione “ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”