L’articolo 115 del Codice della strada stabilisce i limiti d’età per la guida dei veicoli più impegnativi. Per autotreni e autoarticolati con massa complessiva superiore alle 20 tonnellate, il limite ordinario è fissato a 65 anni, prorogabile fino a 68 anni tramite un attestato annuale di idoneità fisica e psichica rilasciato dalla Commissione Medica Locale.
Questo certificato deve essere sempre tenuto a bordo insieme a patente e CQC, ed esibito ai controlli. L’obbligo non vale invece per i titolari di patente estera non residenti in Italia.
Il chiarimento del Ministero dell’Interno
Con una nota del 12 novembre, il Ministero dell’Interno ha fornito un’importante precisazione sull’interpretazione del limite dei 68 anni. Dopo aver consultato il MIT e richiamato una sentenza del Consiglio di Stato del 2011, il Ministero ha chiarito che la guida dei mezzi oltre 20 tonnellate non è più consentita dal giorno del 68° compleanno.
In altre parole, il divieto scatta esattamente nel giorno in cui si compiono 68 anni, poiché da quel momento si entra formalmente nell’anno successivo e dunque fuori dai limiti consentiti dalla norma.
Cosa cambia per gli autotrasportatori
Il chiarimento elimina ogni interpretazione dubbia:
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anche con attestato di idoneità valido,
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anche se rinnovato negli anni precedenti,
il limite massimo non può superare il 68° anno, senza eccezioni ulteriori.
Per gli operatori del settore è quindi fondamentale pianificare per tempo sostituzioni, turnazioni e gestione del personale alla luce di questa conferma normativa.
Fonte: Assotir













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