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Spedizioni trasporti logistica e servizi

Codice Civile – Distinzione tra le figure del vettore e dello spedizioniere

Il contratto di trasporto

La definizione di «contratto di trasporto» si rinviene nel codice civile, all’art. 1678, ai sensi del quale: “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”.

La nozione di contratto di trasporto di cui all’art. 1678 cod. civ. ha carattere generale e unitario, ed è valida, dunque, per ogni tipo di trasporto, a prescindere dalle modalità e dall’oggetto del trasporto.

Con riferimento alle obbligazioni del mittente, la sua obbligazione principale consiste nel pagamento del prezzo (nolo, secondo la terminologia adottata nella prassi), come controprestazione alla esecuzione del trasferimento delle merci da parte del vettore.

Il mittente è, inoltre, tenuto a cooperare con il vettore (v. art. 1683 c.c.) affinché questi possa adempiere alla propria obbligazione di riconsegna delle cose al destinatario.

Nel trasporto di cose, obbligo principale in capo al vettore è quello di trasferire le cose consegnategli nel luogo di destinazione. Si tratta di una obbligazione di risultato, che richiede al vettore di portare a destinazione le cose consegnategli, e di portarle integre.

Pertanto, l’esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nella mera attività di trasferimento delle cose da un luogo ad un altro, ma comprende, altresì, l’adempimento di altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefissate. Sulla base di tali presupposti, il vettore deve conservare e custodire le cose trasportate sino alla loro riconsegna al destinatario.

Il vettore è tenuto, inoltre, a mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto di trasporto; qualora, tuttavia, l’inizio o la continuazione del trasporto siano impediti o ritardati per una causa non imputabile al vettore stesso, questi deve chiedere prontamente istruzioni al mittente, provvedendo, nel frattempo, alla custodia delle cose consegnategli.

Il codice civile disciplina espressamente la responsabilità del vettore terrestre in caso di perdita, totale o parziale, o avaria delle cose trasportate.

In particolare, l’art. 1693, primo comma, cod. civ., dispone che “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”

Occorre precisare che l’art. 1693 cod. civ. si applica solamente alle ipotesi di perdita e di avaria della merce, ivi espressamente disciplinate.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di inadempimento del contratto di trasporto non contemplate nella norma di cui all’art. 1693 c.c. (ipotesi di ritardo e di mancata esecuzione (in tutto o in parte) del contratto), insuscettibili di determinare la perdita e l’avaria della merce oggetto del trasporto, appare pacifico il rinvio all’art. 1218 c.c.

Ai sensi dell’art. 1696 c.c., “Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri […].

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali […].

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”.

Il contratto di spedizione e lo spedizioniere

Ai sensi dell’art. 1737 c.c., “Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”.

Lo spedizioniere, dunque, è colui che assume l’obbligo, in qualità di mandatario, di organizzare per conto del mandante, tutte le fasi relative ad un trasporto nazionale o internazionale.

L’oggetto essenziale del contratto di spedizione, infatti, consiste nella conclusione di un contratto di trasporto da parte dello spedizioniere.

È importante evidenziare che lo spedizioniere non risponde dell’eventuale inadempimento del vettore con cui il contratto di trasporto sia stato concluso, a meno che non sia stata pattuita una clausola «star del credere» che gli faccia assumere tale rischio, ai sensi dell’art. 1715 cod. civ.

Lo spedizioniere risponde unicamente dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di concludere il contratto di trasporto oppure del mancato uso della diligenza (professionale) richiesta nella scelta del vettore.

Modifiche alla disciplina codicistica in tema di contratto di spedizione

Con il D.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, è stata riconosciuta la possibilità per lo spedizioniere di concludere i contratti di trasporto non solo per conto del mandante, ma anche in nome e per conto del mandante nel caso in cui sia “dotato di poteri di rappresentanza”.

La riforma del 2021 è anche intervenuta a modificare l’art. 1739 c.c., ai sensi del quale “Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante”.

Lo spedizioniere-vettore

Nel caso in cui lo spedizioniere assuma anche l’obbligazione del trasferimento della merce sarà qualificabile come spedizioniere-vettore e, dunque, responsabile per i danni o la sottrazione della merce durante il trasporto.

L’art. 1741 c.c., così come riformato dal D.l. 6 novembre 2021, n. 152, disciplina la figura dello spedizioniere-vettore, ai sensi del quale: “Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696”.

In tal caso lo spedizioniere assume gli obblighi e acquista i diritti del vettore.
In particolare, con la recente modifica normativa, è stata estesa allo spedizioniere-vettore la limitazione di responsabilità riconosciuta al vettore.

Termine di prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Ai sensi dell’art. 2951 c.c., “Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione […]”.

 

 

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