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Codice Civile – Diritto di ritenzione

Il diritto di ritenzione

Il riferimento normativo principale del diritto di ritenzione è l’art. 2756 c.c., il quale prevede che: “I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa,  qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede.Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno”.

In particolare, per quanto attiene al settore del trasporto, la norma di riferimento è l’art. 2761 c.c., che accorda al vettore, per i crediti derivanti dal contratto di trasporto (nonché per le spese d’imposta anticipate), un privilegio sulle cose trasportate finché si trovino presso di lui (anche attraverso un subvettore). In particolare, ai sensi di detta disposizione, “I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative”.

Il diritto di ritenzione attribuito al vettore consente a quest’ultimo di trattenere le merci affidategli per il trasporto, avendo così la possibilità di soddisfare il proprio credito con priorità rispetto ad altri eventuali creditori.

Il richiamo operato dall’art. 2761 c.c. all’ art. 2756, 2° e 3° co. consente di estendere la opponibilità del privilegio ai terzi che abbiano acquistato anteriormente diritti sulla cosa, purché sussista la buona fede dei creditori al momento in cui assunsero i rispettivi incarichi e, parimenti, costoro possono esercitare il diritto di ritenzione sui beni che detengono sino al soddisfacimento del credito, compresa la facoltà di vendita dei beni in oggetto del privilegio secondo l’art. 2797 c.c.

Una volta esercitato il diritto di ritenzione, il vettore, ai sensi dell’art. 2797 c.c., potrà vendere le merci trattenute per soddisfare il proprio credito e gli interessi maturati.

Ai fini dell’esercizio del diritto di ritenzione devono ricorrere i seguenti presupposti:

  1. Esistenza di un credito dipendente dal contratto di trasporto;
  2. La detenzione del bene;
  3. Un collegamento tra il bene su cui si esercita la ritenzione ed il credito vantato.

Il D.L. 6.11.2021, n. 152 (conv. con modificazioni dalla L. 29.12.2021, n. 233), all’art. 30 bis, 1° co., lett. e, ha esteso la disciplina del privilegio dei crediti del vettore anche ai crediti dello spedizioniere.

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