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Trasporto latte: gli Interni chiariscono i casi di esenzione dall'uso del tachigrafo

Trasporto latte: gli Interni chiariscono i casi di esenzione dall’uso del tachigrafo

Con circolare n.300/A/4524/21/108/16 del 10 maggio 2021, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune precisazioni riguardanti l’esenzione dall’obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo per i trasporti interessati nella raccolta e trasporto latte nelle fattorie, la restituzione del contenitore del latte o di prodotti destinati alla alimentazione animale.

Nella circolare in oggetto gli Interni ricordano quanto previsto dall’art.13 del Regolamento (CE) 561/06, ovvero che ogni Stato membro dell’Unione Europea può concedere deroghe alle disposizione contenute nello stesso Regolamento e che in Italia, con il Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 giugno 2017, tra le categorie di trasporti individuate come escluse dal campo di applicazione della normativa in oggetto sono stati ricompresi i veicoli impiegati per la raccolta del latte nella fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale.

Fatta questa dovuta premessa, il Ministero specifica che l’esenzione prevista dalla normativa italiana non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto latte ma solamente quelli impiegati nel trasporto da e per le fattorie di produzione ai luoghi di lavorazione e non (per esempio il trasporto latte già lavorato presso i luoghi di vendita).

La nota in oggetto ricorda che, tuttavia, occorre considerare che il trasporto del latte può essere effettuato anche con veicoli in cui vengono caricati contenitori oppure tramite cisterne.

Nel primo caso è prevista l’esenzione anche in fase di riconsegna dei contenitori vuoti alle fattorie di produzione dopo che il latte è stato consegnato presso i luoghi di lavorazione; nel secondo caso, per lo stesso principio, è esentato anche il veicolo cisterna che viaggia vuoto dopo aver consegnato presso i luoghi di lavorazione il latte in precedenza raccolto dalle fattorie di produzione.

Nel caso di veicoli cisterna la circolare afferma il principio secondo cui l’esenzione è applicabile in tutte le fasi del trasporto quindi anche per il tragitto che inizia dalla propria sede e quando vi fa rientro dopo averlo eseguito.

Non rientra, ovviamente, nell’ambito dell’esenzione il veicolo che, dopo aver consegnato il latte nei luoghi di lavorazione e non facendo rientro alla propria sede, fatta salva la possibilità di trasportare prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale, sia impiegato in trasporti con finalità diverse rispetto a quelle descritte.

Infine, il Ministero dell’Interno sottolinea che tutti i trasporti esentati dall’uso del tachigrafo devono essere dimostrabili con idonea documentazione.

Fonte: ASSOTIR

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