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Codice Civile - Diritto di ritenzione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2756 e 2761 c.c. viene riconosciuta al vettore la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sui beni trasportati al fine di soddisfare, mediante vendita coattiva dei medesimi, i crediti maturati in ragione dell’esecuzione di servizi di trasporto.