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06 Giu 2017

Manovra di correzione dei conti pubblici: approvato l'articolo con le misure per l'autotrasporto

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In allegato il testo dell’art. 47 bis .

 

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 50/2017, contenente norme correttive dei conti pubblici, che ora approda in Senato per la definitiva conversione in Legge.

 

 Nell’iter svoltosi in Commissione Bilancio, all’interno del decreto è stato inserito l’art. 47 bis  - il cui testo alleghiamo - che contiene importanti disposizioni per il settore dell’autotrasporto, intervenendo sulle seguenti tematiche:

 

1. Comunicazione preventiva di distacco prevista dall’art. 10 del d.lgs. 136/2016 – introduzione di norme specifiche per i trasporti di cabotaggio eseguiti in Italia (art.47 bis, comma 1). La norma prevede che, per i conducenti di imprese estere che effettuano operazioni di cabotaggio sul nostro territorio, la predetta comunicazione:

- ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto eseguite dall’autista in Italia per conto dell’impresa di autotrasporto estera;

- contiene informazioni aggiuntive a quelle richieste dal comma 1, art. 10 del citato d.lgs. (in lingua italiana), quali la paga oraria in Euro del conducente e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio;

 

Inoltre, una copia della comunicazione notificata al Ministero del Lavoro dall’impresa estera distaccante, DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE TROVARSI A BORDO DEL MEZZO affinché  possa essere controllata dagli organi di Polizia Stradale, insieme al contratto di lavoro (o documentazione equivalente) e alla busta paga dell’autista.

 

I documenti dovranno tutti essere tradotti in lingua italiana.

 

La mancanza di questa documentazione sul veicolo (oppure la presenza di documentazione non conforme a quanto richiesto dalla norma – ad esempio della busta paga non tradotta in Italiano), comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 € che, in virtù del richiamo inserito all’art. 207 del C.d.S, andrà pagata IMMEDIATAMENTE nelle mani dell’agente accertatore, a pena (in mancanza della cauzione) del fermo del veicolo fino ad un massimo di 60 gg.

 

2. Attivazione, nei limiti degli aiuti cd “de minimis”, della decontribuzione previdenziale per gli autisti che effettuano trasporti internazionali per almeno 100 gg l’anno, limitatamente all’annualità 2016 (art. 47 bis, comma 2).

 

La misura, come si ricorderà, era stata inclusa tra gli interventi di sostegno al settore previsti dalla Legge di Stabilità del 2016 (Legge 208/2015, art. 1, comma 651) ma, fino ad oggi, è rimasta sulla carta in quanto ritenuta (soprattutto dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Comunitarie) potenzialmente incompatibile con le normative europee sugli aiuti di stato. 

 

L’intervento sarà operativo a tutti gli effetti, soltanto dopo che l’Inps avrà emanato la circolare con le disposizioni attuative

 

3. Piazzole di carico e scarico per i veicoli adibiti al trasporto merci (art. 47 bis, comma 3, lett. a, c, e).Il legislatore è intervenuto:

- sulla lettera g, comma 1, dell’art. 7 del C.d.S, specificando che la possibilità per i sindaci dei comuni di prescrivere orari e riservare spazi in città per il carico/scarico delle merci, si riferisce ai veicoli destinati al trasporto merci (classificati nelle categoria N, ai sensi della lettera c), comma 2, art. 47 del C.d.S);

- sull’art.158, comma 2 del C.d.S, aggiungendo la lettera “o bis”, per effetto della quale è vietata la sosta dei veicoli ordinari nelle piazzole di carico/scarico presenti in città, nelle ore stabilite per queste operazioni. Conseguentemente, la violazione del divieto comporterà la sanzione da 41 € a 168 €;

- sull’art. 201, comma 1 bis, lett. G) del C.d.S, permettendo la contestazione differita della violazione del divieto in esame.

 

4. Estensione della fattispecie del trasporto in condizioni di eccezionalità, prevista dall’art. 10, comma 3, lett. e del C.d.S (art. 47 bis, comma 3, lett. b).

 

La fattispecie in esame (relativa ai veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato, allorché trasportino contenitori o casse mobili di tipo unificato che comportino il superamento dei limiti di sagoma o di massa di cui agli 61 e 62 del C.d.S), unitamente alla previsione contenuta al comma 6, lett. b bis dello stesso articolo (che esclude la necessità dell’autorizzazione per altezze non superiori ai 4,30 mt) sono state estese al traino di rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale. Scopo della disposizione (come si legge nella relazione del Governo) è quello di rendere applicabile ai predetti rimorchi e semirimorchi il regime dell’altezza ammessa per i container e le casse mobili, assicurando una tolleranza “per circolazione” fino a 4,30 mt.

 

5. Rimorchi e semirimorchi di massa superiore alle 3,5 ton - possibilità  di viaggiare con la fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario con la sottoscrizione (art.47 bis, comma 3, lett. d). L’utilità della disposizione si ravvisa soprattutto nei trasporti intermodali, dove più frequenti sono i casi di smarrimento dell’originale delle carte di circolazione dei veicoli rimorchiati;

 

6. Riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e interventi a sostegno della sicurezza stradale – incremento di 55 mln € della disponibilità di bilancio del Comitato Centrale per l’Albo (art. 47 bis, comma 4). Questo incremento consentirà al Comitato Centrale per l’Albo di far fronte ai tagli che, altrimenti, sarebbero gravati già a partire da quest’anno sui fondi utilizzabili per queste misure.

 

7. Deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori – ulteriore stanziamento di 10 mln di € per gli anni 2017 e 2018 (art. 47 bis, comma 4, secondo periodo). Tale incremento, confermato per il biennio 2017/2018, permetterà con ogni probabilità di garantire gli importi delle deduzioni forfettarie per le trasferte delle imprese minori, applicati lo scorso anno.

 

Ovviamente, per l’ufficialità degli importi occorrerà attendere l’emanazione del consueto comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della definitiva conversione in legge del decreto.

 

8. Marebonus e Ferrobonus – autorizzate per il 2018, rispettivamente, le spese di 35 mln € e di 20 mln € (art. 47 bis, comma 5)

 

 

Fonte: ASSOTIR



pdf D.L.258 2017/art. 47bis misure per l'autotrasporto

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